Martedì scorso la commissione Finanze della Camera si è riunita in sede referente (e ha subito rinviato la riunione) per esaminare il testo dal disegno di legge che si propone di estendere l'ambito di applicazione dell’Art Bonus per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
In particolare, il comma 1, lettera a), punta a introdurre il nuovo comma 1-bis, che allargherebbe il perimetro, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, del credito d'imposta alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di:
× enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, operanti senza scopo di lucro
× enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
× enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico o privato organizzatori di manifestazioni e festival culturali di particolare importanza nazionale o internazionale
× istituti culturali destinatari di contributi
× comitati e edizioni nazionali
× istituti e luoghi della cultura pubblici o privati appartenenti al Sistema museale nazionale
× archivi e musei d'impresa aderenti all'Associazione italiana archivi e musei d'impresa Museimpresa.
A tale proposito ripropongo la memoria della mia audizione in Commissione tenuta lo scorso febbraio e contenente anche qualche proposta di modifica.
Franco Marco Broccardi - Camera dei Deputati - Commissione VI “Finanze”: Memoria di audizione alla proposta di legge su “Modifiche all’art.1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, concernenti l’ampliamento dell’ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura” A.C. 2374
Dopo oltre dieci anni di applicazione, l’Art Bonus ha prodotto risultati significativi sia in termini economici sia in termini di partecipazione civica. Migliaia di cittadini e imprese hanno contribuito al restauro e alla valorizzazione di beni e istituzioni culturali, affiancando le risorse pubbliche e rafforzando il senso di corresponsabilità verso il patrimonio comune.
La proposta di modifica in esame non cambia la struttura dell’Art Bonus né la percentuale del credito d’imposta, ma interviene in modo mirato su un punto preciso, ovvero l’ampliamento dei soggetti che possono ricevere le donazioni agevolate.
Vengono inclusi, a determinate condizioni, soggetti finora esclusi ma che svolgono di fatto una funzione di interesse pubblico: enti del Terzo settore e fondazioni o associazioni senza scopo di lucro che conservano e gestiscono beni culturali vincolati e aperti alla visita; enti ecclesiastici per interventi su chiese e altri luoghi di culto di rilevante interesse storico-artistico, nonché su archivi, biblioteche e musei riconosciuti; istituti e luoghi della cultura, anche privati, appartenenti al Sistema museale nazionale; archivi e musei d’impresa; istituti culturali e comitati nazionali; organizzatori di festival e manifestazioni culturali di particolare rilievo pubblico.
Si tratta di un passaggio importante perché prende atto di una realtà diffusa: una parte consistente del patrimonio culturale italiano non è gestita direttamente dallo Stato, ma da soggetti privati o non profit che operano senza scopo di lucro e garantiscono comunque la fruizione pubblica. Dunque, soggetti le cui attività sono di rilevante interesse pubblico quanto i beni culturali materiali e immateriali del nostro Paese.
L’apertura verso questi soggetti non è però automatica né priva di vincoli. La proposta introduce infatti condizioni stringenti e nuovi strumenti di controllo. Nello specifico si tratta di: obbligo di contabilità separata per le somme ricevute; obblighi periodici di comunicazione e pubblicazione dei dati; verifica congiunta del Ministero della cultura e dell’Agenzia delle entrate sull’effettivo utilizzo dei fondi; recupero del credito d’imposta, con sanzione, in caso di uso indebito o mancato impiego entro ventiquattro mesi. L’ampliamento dei beneficiari è quindi accompagnato da un rafforzamento della trasparenza e della responsabilità.
Elemento positivo è il riconoscimento di festival e manifestazioni culturali di particolare importanza nazionale o internazionale, individuati secondo criteri pubblici e previo riconoscimento del loro rilevante interesse pubblico. Qui l’Art Bonus si estende dal solo intervento sul “bene” materiale anche al sostegno di attività culturali capaci di generare partecipazione, attrattività e produzione culturale contemporanea. Resta tuttavia aperta una questione interpretativa quando la proposta richiama una “particolare attenzione al rapporto tra archeologia e arte contemporanea”.
È anche positiva la presa in considerazione dei musei privati che, oltre a quelli pubblici appartenenti al Sistema museale nazionale, potranno beneficiare del supporto economico, così come degli archivi e dei musei d’impresa aderenti all’Associazione italiana archivi e musei d’impresa. In questo allargamento di
orizzonti sarebbe interessante inserire anche il recente riconoscimento delle Imprese Culturali e Creative, che permetterebbe di mettere davvero l’accento sulla cultura e sulla creatività, oltre che sulla cura del nostro patrimonio culturale materiale e immateriale. Ci riferiamo non solo allo spettacolo, ma anche alla musica, al cinema, all’arte contemporanea, all’editoria e alla ricerca scientifica come ambiti di possibile applicazione del credito d’imposta previsto dalla manovra. In questo contesto, il riconoscimento delle Imprese Culturali e Creative potrebbe finalmente tradursi in vantaggi fiscali concreti per settori che, ad oggi, si interrogano ancora sui benefici effettivi di tale qualifica.
Cogliamo l’occasione per sottoporre un’ulteriore riflessione in questo momento di rilevante importanza per il supporto al settore culturale. Prendendo in considerazione i dati contenuti nel XXI Rapporto Federculture dedicato al turismo italiano, emerge che il 57% dei visitatori del nostro Paese è straniero, a conferma di quanto l’Italia rappresenti una meta di interesse soprattutto per il patrimonio storico e artistico che conserva. Di conseguenza, l’Art Bonus potrebbe avere un impatto ancora maggiore se integrato con strumenti più flessibili, capaci di accogliere anche i finanziamenti di chi, pur non risiedendo in Italia, ne ama il territorio e il patrimonio. In questo senso anche i mecenati stranieri potrebbero diventare protagonisti della tutela del nostro patrimonio, qualora fossero messi nelle condizioni di farlo. Ciò potrebbe avvenire rendendo il credito d’imposta cedibile così da facilitare l’accesso al beneficio anche a soggetti residenti all’estero. A tale innovazione ha, peraltro, già dato a più riprese la propria adesione il Consiglio Nazionale del Notariato.
Nel complesso, la proposta prova a superare una distinzione troppo rigida tra pubblico e privato, valorizzando quei soggetti che, pur non essendo pubblici, svolgono funzioni pubbliche di tutela, conservazione e valorizzazione e garantiscono l’accesso della collettività ai beni e alle attività culturali.
La proposta in discussione va dunque letta come un passo evolutivo: riconosce la pluralità dei soggetti che oggi custodiscono e producono cultura in Italia e li include nel perimetro dell’agevolazione fiscale, purché operino senza scopo di lucro, garantiscano la fruizione pubblica e accettino regole di trasparenza e controllo.
A partire da questo ampliamento mirato, si possono immaginare ulteriori evoluzioni dell’Art Bonus che vadano oltre la proposta attuale e che meritano una riflessione più ampia:
a) Estendere l’Art Bonus anche alle donazioni in natura (beni e servizi), tramite meccanismi di valutazione certificata e controllata, così da consentire a professionisti, artigiani e imprese tecniche di contribuire direttamente con competenze e lavoro specialistico oltre che con risorse economiche.
b) Ampliare in modo esplicito gli interventi ammissibili includendo prevenzione, monitoraggio e manutenzione programmata, così da incentivare la cura costante del patrimonio ed evitare che si intervenga solo in situazioni di emergenza o degrado avanzato.
c) Estendere ulteriormente il beneficio ai beni culturali di proprietà privata quando la gestione garantisca stabilmente fruizione pubblica e persegua finalità di utilità generale, rafforzando il principio che l’interesse culturale collettivo può esistere anche al di là della proprietà pubblica. In particolare, la fattispecie di cui alla lettera a) della Proposta di Legge potrebbe essere estesa a ville, parchi e giardini di verificato interesse culturale di proprietà privata quando questi rispondano a criteri specifici di fruibilità da parte del pubblico. Tale ampliamento potrebbe, almeno in una prima fase, essere limitato a beni presenti in comuni con meno di 15.000 abitanti anche al fine di favorire l’allargamento delle zone di interesse turistico spesso concentrate in aree più popolose.
d) Allargare progressivamente l’ambito degli interventi anche al paesaggio e al patrimonio culturale immateriale, riconoscendo che identità culturale e tutela non riguardano solo edifici e oggetti ma anche pratiche, saperi e contesti territoriali. Tale osservazione nasce dall’esigenza di dare rilevanza ai riconoscimenti UNESCO.
e) Includere tra i possibili beneficiari le Imprese Culturali e Creative formalmente riconosciute, valorizzando la cultura come produzione del presente e innovazione, oltre che come conservazione del passato.
f) Favorire la partecipazione dei mecenati stranieri attraverso strumenti che rendano effettivamente fruibile il beneficio anche ai non residenti tramite meccanismi di cessione del credito.
Queste proposte non sono tutte contenute nella modifica in esame, ma rappresentano possibili direttrici di sviluppo di uno strumento che, dopo oltre un decennio anni, ha dimostrato di poter diventare sempre più inclusivo, partecipato e capace di sostenere la cultura come bene sociale e motore di innovazione dei territori.